Art. 27.
(Vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione).

      1. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.